Infallibilità papale e collegio episcopale: capire la Pastor Æternus

L'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano I, 8 dicembre 1869

Tra le discussioni fiorite dopo la Costituzione Dogmatica Pastor Æternus, in Germania, il Bismarck diramò un dispaccio, il 14 maggio 1872, rimasto segreto fino al 1874, nel quale si sosteneva che dopo il Vaticano I erano presenti le seguenti asserzioni:

Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen in divisa nel 1871
Bismarck in divisa, 1871
  • il Papa si è arrogato un diritto episcopale in ogni diocesi e che tale arrogazione di potestà sostituisce la potestà territoriale del Vescovo;
  • tale arrogazione assorbe a sé ogni giurisdizione;
  • pertanto tale appropriazione mette tutti i diritti episcopali nelle mani del Papa;
  • tale arrogazione compete anche i diritti civili;
  • in virtù di tale arrogazione il Papa gode di una tale autorità ed infallibilità che nessun monarca esistente può mai avere.

I vescovi tedeschi, di loro spontanea volontà (e questo è decisivo sia in ordine all’aspetto documentale che al piano della fede cristiana e nel piano dell’ecclesiologia), appena il documento divenne di dominio pubblico, presero la decisione di indirizzare al Cancelliere una chiarificazione stilata in maniera concorde. Questa chiarificazione è importante per diversi motivi che elencheremo dopo il testo tradotto dall’originale (che comunque è qui in .pdf) dall’Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, nn. 3112-3117 su cui invitiamo alla lettura:

La giurisdizione del Papa e dei vescovi

a) Dichiarazione collettiva dei vescovi tedeschi, genn.-febbr. 1875

[Falsa dottrina:] La lettera circolare, quanto alle decisioni del Concilio Vaticano, asserisce:
  • «In virtù di queste decisioni il Papa si è appropriato della facoltà di arrogarsi i diritti episcopali in qualunque diocesi e di sostituire la potestà Papale alla potestà territoriale del vescovo».
  • «La giurisdizione episcopale è stata assorbita dalla giurisdizione Papale».
  • «Il Papa non esercita più, come in passato, alcuni diritti riservati e determinati, ma tutta la pienezza dei diritti episcopali è passata nelle sue mani».
  • «in teoria egli è subentrato al posto di ciascun vescovo e solo da lui dipende di subentrarvi anche in pratica nei rapporti con i rispettivi governi civili»,
  • «I vescovi ormai sono semplici strumenti suoi, senza personale responsabilità»;
  • «di fronte ai governi civili essi sono divenuti officiali di un sovrano straniero; e di un sovrano tale, che in forza della sua infallibilità gode di un’autorità del tutto assoluta, più di qualsiasi altro monarca al mondo».

Tutte queste asserzioni sono prive di fondamento e in aperta contraddizione col testo e il senso delle decisioni del Concilio Vaticano, senso ripetutamente dichiarato dal Papa, dall’episcopato e dai rappresentanti della scienza cattolica.

[Retta dottrina:] Secondo queste decisioni

l’autorità di giurisdizione ecclesiastica, posseduta dal Papa, è una potestà suprema, ordinaria e immediata, conferita al Papa dal Signore nostro Gesù Cristo nella persona di san Pietro ed estendentesi direttamente su tutta la Chiesa e perciò su tutte e singole le diocesi e sopra tutti i fedeli per il mantenimento dell’unità della fede, della disciplina e del governo della Chiesa, e non è semplicemente un’autorità consistente in alcuni diritti riservati. Questa non è una dottrina nuova, ma una verità della fede cattolica riconosciuta da sempre…, che il Concilio Vaticano ha nuovamente dichiarato e confermato, in opposizione agli errori dei gallicani, dei giansenisti e dei febroniani. Secondo questa dottrina della Chiesa cattolica, il Papa è vescovo di Roma, non vescovo di alcun’altra diocesi o città; egli non è vescovo di Colonia o di Breslavia ecc. Ma in quanto vescovo di Roma egli è anche Papa, cioè pastore e capo della Chiesa universale, capo di tutti i vescovi e di tutti i fedeli; e la sua autorità Papale non ha vigore soltanto in alcuni determinati casi eccezionali, ma sussiste e obbliga sempre, in ogni tempo e in ogni luogo. In virtù di tale suo ufficio il Papa ha il dovere di vegliare, affinché ogni vescovo in tutta l’estensione del suo incarico adempia i suoi doveri; e dove un vescovo ne fosse impedito o la necessità altrimenti lo richiedesse, il Papa ha il diritto e il dovere, non come vescovo di questa o quest’altra diocesi, ma come Papa, di ordinare tutto ciò che riguarda l’amministrazione della medesima. …

Le definizioni del Concilio Vaticano non forniscono poi neppure l’ombra di un fondamento all’asserzione che il Papa in virtù di esse sia divenuto un sovrano assoluto e segnatamente, in virtù della sua infallibilità, «sovrano assoluto quanto nessun altro monarca al mondo». In primo luogo l’ambito della giurisdizione spirituale del Papa è essenzialmente diverso da quello a cui si riferisce la sovranità dei monarchi, e i cattolici non contrastano in alcun modo la piena sovranità del loro rispettivo principe nell’ambito laicale. Ma prescindendo da ciò, la denominazione di monarca assoluto non può essere applicata al Papa nemmeno nelle materie ecclesiastiche, perché egli è soggetto al diritto divino e vincolato all’ordinamento dato da Gesù Cristo alla sua Chiesa. Il Papa non può modificare la costituzione che la Chiesa ha ricevuto dal suo divin Fondatore, come un legislatore laico potrebbe modificare la costituzione dello Stato. La costituzione della Chiesa appoggia i suoi cardini su un ordinamento che viene da Dio e quindi non può essere in balìa dell’arbitrio umano.

Come il Papato è di istituzione divina, così lo è pure l’episcopato. Anch’esso ha i suoi diritti in virtù di questa istituzione, che il Papa non ha né il diritto né il potere di cambiare. È quindi un errore capitale credere che, per le decisioni del Concilio Vaticano, «la giurisdizione episcopale sia assorbita dalla giurisdizione Papale», che il Papa sia «in teoria subentrato al posto di ciascuno dei vescovi», che «i vescovi non siano più se non strumenti del Papa e officiali senza responsabilità personale». Quanto all’asserzione [or ora riportata], in particolare, la dobbiamo smentire nel modo più assoluto, non è certamente la Chiesa cattolica la società nella quale si ammette l’immorale e dispotico principio che l’ordine del superiore liberi incondizionatamente dalla responsabilità personale.

Infine l’opinione secondo la quale il Papa «in forza della sua infallibilità è un sovrano del tutto assoluto», si fonda su un concetto totalmente falso dell’infallibilità. Come il Concilio Vaticano ha esposto con parole chiare e comprensibili e come la natura stessa della cosa si manifesta, l’infallibilità è una proprietà che si riferisce esclusivamente al supremo magistero del Papa; e questo coincide precisamente con l’ambito del magistero infallibile della Chiesa in genere ed è legato a ciò che è contenuto nella sacra Scrittura e nella Tradizione, come pure alle definizioni già emanate dal magistero ecclesiastico.

Nulla quindi è cambiato in ciò che concerne il governo del Papa.

Considerazioni

Perché tale lettera dei Vescovi Tedeschi è importante?

Per una serie di motivi che andiamo ad elencare:

  1. La “potestà suprema, ordinaria e immediata, conferita al Papa dal Signore nostro Gesù Cristo nella persona di san Pietro ed estendentesi direttamente su tutta la Chiesa e perciò su tutte e singole le diocesi e sopra tutti i fedeli per il mantenimento dell’unità della fede, della disciplina e del governo della Chiesa … non è semplicemente un’autorità consistente in alcuni diritti riservati ma riguarda il mantenimento .. dell’unità della fede, della disciplina e del governo della Chiesa”.
  2. Questa chiarificazione è dogmatica (questa è la natura del dogma) cioè autentica in maniera chiara, esplicita e definitiva quanto da sempre creduto. “Questa non è una dottrina nuova, ma una verità della fede cattolica riconosciuta da sempre, che il Concilio Vaticano ha nuovamente dichiarato e confermato, in opposizione agli errori dei gallicani, dei giansenisti e dei febroniani” E questa affermazione rettifica il senso distorto e comune che ha assunto la parola “dogma” come imposizione apodittica e, in certo qual modo, auto-referenziale.
  3. Il Papa è vescovo di Roma e di nessuna altra diocesi.
  4. Il Papa presiede nella Carità di Cristo che è anche Potestà dottrinale e pastorale, senza scissione, come “custode dei Pastori” e “servo dei servi”. “In virtù di tale suo ufficio il Papa ha il dovere di vegliare, affinché ogni vescovo in tutta l’estensione del suo incarico adempia i suoi doveri; e dove un vescovo ne fosse impedito o la necessità altrimenti lo richiedesse, il Papa ha il diritto e il dovere, non come vescovo di questa o quest’altra diocesi, ma come Papa, di ordinare tutto ciò che riguarda l’amministrazione della medesima”.
  5. L’ambito di tale servizio è su altro piano distinto da quello laicale e confondere i due piani è improprio e manipolatorio, “.. l’ambito della giurisdizione spirituale del Papa è essenzialmente diverso da quello a cui si riferisce la sovranità dei monarchi, e i cattolici non contrastano in alcun modo la piena sovranità del loro rispettivo principe nell’ambito laicale”
  6. La potestà del Papa non è mai da intendersi secondo criteri mondani perché essa, tra l’altro, sottostà al Diritto Divino e alle disposizioni date da Cristo alla Sua Chiesa, “…la denominazione di monarca assoluto non può essere applicata al Papa nemmeno nelle materie ecclesiastiche, perché egli è soggetto al diritto divino e vincolato all’ordinamento dato da Gesù Cristo alla sua Chiesa”
  7. Anzi tale potestà è limitata rispetto al potere di azione di un sovrano laico. “Il Papa non può modificare la costituzione che la Chiesa ha ricevuto dal suo divin Fondatore, come un legislatore laico potrebbe modificare la costituzione dello Stato. La costituzione della Chiesa appoggia i suoi cardini su un ordinamento che viene da Dio e quindi non può essere in balia dell’arbitrio umano”.
  8. Come il Papato anche l’episcopato è di Istituzione Divina: «Come il Papato è di istituzione divina, così lo è pure l’episcopato. Anch’esso ha i suoi diritti in virtù di questa istituzione, che il Papa non ha né il diritto né il potere di cambiare. È quindi un errore capitale credere che, per le decisioni del Concilio Vaticano, “la giurisdizione episcopale sia assorbita dalla giurisdizione Papale”, che il Papa sia in teoria subentrato al posto di ciascuno dei vescovi –, che i vescovi non siano più se non strumenti del Papa e officiali senza responsabilità personale».
  9. La prepotenza come “mondanità spirituale” non è concepita nella natura stessa di ciò che la Chiesa è: «…non è certamente la Chiesa cattolica la società nella quale si ammette l’immorale e dispotico principio che l’ordine del superiore liberi incondizionatamente dalla responsabilità personale».
  10. L’attestazione che il Papa non abbia il dovere giuridico di ascoltare l’episcopato quando impegna questa sua autorità (questo il senso del non autem ex consensu Ecclesiæ – Pastor Æternus cap 4), tuttavia il Santo Padre non esprimerà mai niente di contrario o di diverso da ciò che già la Chiesa crede e vive (dunque ha l’obbligo di un consenso in ordine alla Tradizione, alla Scrittura e al Magistero): «Come il Concilio Vaticano ha esposto con parole chiare e comprensibili e come la natura stessa della cosa si manifesta, l’infallibilità è una proprietà che si riferisce esclusivamente al supremo magistero del Papa; e questo coincide precisamente con l’ambito del magistero infallibile della Chiesa in genere ed è legato a ciò che è contenuto nella sacra Scrittura e nella Tradizione, come pure alle definizioni già emanate dal magistero ecclesiastico. Nulla quindi è cambiato in ciò che concerne il governo del Papa».
L'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano I, 8 dicembre 1869
L’apertura del Concilio Vaticano I, 8 dicembre 1869

Qui la risposta del Santo Padre alla Lettera concorde dei Vescovi Tedeschi

Lettera apost. Mirabilis illa constantia ai vescovi di Germania, 4 marzo 1875

…voi avete dilatato la gloria della Chiesa, venerabili fratelli, quando vi siete accinti a ristabilire il senso genuino delle definizioni del Concilio Vaticano, distorto da una dissertazione ingannevole diffusa da una certa lettera circolare, affinché non ingannasse i fedeli, e trasformato in invidia, sembrasse fornire un appiglio alle macchinazioni da opporre alla libertà di elezione del nuovo pontefice.

Senza dubbio tale è la chiarezza e solidità della vostra dichiarazione che, dato che non lascia nulla a desiderare, dovrebbe fornire soltanto l’occasione per le Nostre grandissime felicitazioni; se non sollecitasse una più forte testimonianza da parte Nostra la voce astuta di certi giornali, che, per ridare forza alla lettera da voi rifiutata, ha tentato di contestare la fede della vostra fatica, insinuando che una dottrina delle definizioni conciliari sia stata da voi approvata e quindi per nulla rispondente all’intenzione di questa Santa Sede.

Noi dunque respingiamo questa scaltra e calunniosa insinuazione e suggestione; poiché la vostra dichiarazione riporta la dottrina cattolica autentica e per questo del sacro Concilio e di questa Santa Sede, difesa con grandissima finezza mediante magnifici e insuperabili motivi di argomentazioni e spiegata così nitidamente da essere in grado di mostrare a un qualsiasi (uomo) onesto che, nelle definizioni accusate, non c’è assolutamente nulla che sia nuovo o che cambi qualcosa nelle vecchie relazioni, e che possa offrire un qualche pretesto per insistere nella persecuzione della Chiesa.

A conclusione

Parte di questa importante testimonianza è ripresa correttamente dal Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium al nº 27. Questo anche a ricordare che – se per qualcuno non fosse chiaro – vi è un legame di continuità magisteriale, universalmente riconosciuto, tra i due Concili nella materia citata e saldamente riconosciuta.

Paolo VI

E come ebbe a dire San Paolo VI all’Udienza Generale del 10 dicembre 1969:

…quello dell’infallibilità, analogamente, tocca un punto decisivo della vita della Chiesa, di tutti i Cristiani e del mondo, quello della Verità rivelata. Tutti, oggi più che mai, vi siamo interessati. Voglia Cristo illuminarci a tale riguardo, mostrandoci come tale dogma, ben compreso nei limiti precisi e nei suoi termini consolanti, non è uno scoglio, contro il quale si urta dentro e fuori della Chiesa il pensiero moderno, ma il faro benefico che lo orienta alla sua irrinunciabile conquista: la Verità della salvezza.

A sua volta il Santo Padre Papa Francesco, richiamando la Lumen Gentium al n° 23 e la Apostolos suos di San Giovanni Paolo II, nella Evangelii Gaudium al nº 32 ricorda: 

…le Conferenze episcopali possono «portare un molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso di collegialità si realizzi concretamente». Ma questo auspicio non si è pienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato sufficientemente uno statuto delle Conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche qualche autentica autorità dottrinale.

Ebbene questo è avvenuto mirabilmente e pneumaticamente, in forma primigenia, proprio nella lettera dei Vescovi tedeschi del 1875 di cui parla questa nostra breve nota.

Vedi anche:
Bismarck e Leone XIII sul Kladderadatsch del 31 marzo 1878
Una vignetta satirica pubblicata sul Kladderadatsch il 31 marzo 1878.
Leone XIII (successore di Pio IX) invita il “Cancelliere di ferro” al bacio della Sacra Pantofola con queste parole: «Ora, la prego, non sia timido».
Bismarck risponde alzando lo stivale: «Ma prego, neanche lei!»

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